Quando si parla di compravendita immobiliare, si tocca un argomento che deve essere subito chiaro per tutti, onde evitare errori e problemi.
Per questo motivo, è importante capire e analizzare da vicino alcuni concetti molto importanti, a partire dalla definizione di preliminare di vendita. Si tratta, nello specifico, del contratto che il venditore e l’acquirente interessato alla compravendita vanno a firmare al fine di sancire la volontà di entrambi, ma anche per stabilire i termini e le modalità dell’acquisto stesso.
Con il preliminare, in parole povere, le parti in causa si impegnano in maniera concreta e si muovono al fine di rendere possibile la vendita entro il tempo prestabilito. Ciò significa che, in caso di problemi, le due parti in causa andranno a cercare di ovviare al tutto, per addivenire al passaggio di proprietà dell’immobile.
Attraverso quella che è la firma del contratto preliminare di vendita, sia chi vende che chi acquista si impegnano ad assumere un obbligo di tipo giuridico che, quindi, deve portare alla conclusione di quello che è il contratto definitivo che permette l’effettiva vendita della casa.
Si consiglia sempre di trascrivere il preliminare e questo a maggior tutela dell’atto finale e della compravendita in sé. Questo serve per evitare, ad esempio, che il proprietario dell’immobile venda la stessa casa a diversi soggetti nello stesso momento o vada a iscrivere sullo stesso delle ipoteche. Risulta, quindi, molto importante sia la firma che la trascrizione del contratto. Questo perché si ha una sorta di prenotazione sull’immobile. Se una delle due parti in causa va contro quello che è il contratto preliminare succede che si parla di inadempimento e l’acquirente può far valere i suoi diritti. In che modo? Se si arriva a una vendita forzata del bene, l’acquirente che ha siglato l’accordo ha la precedenza su tutti i creditori e deve essere pagato immediatamente e per primo.
Alla luce di quanto detto, quindi, si capisce perché la firma e la registrazione sono così importanti. Per permettere la trascrizione del contratto preliminare si deve chiamare in causa un notaio che, entro 30 giorni, deve autenticare il contratto. L’operazione ha, naturalmente, un costo.
Si paga, in primis, una imposta di registro che varia in base a quello che è il valore dell’immobile. Questa tassa va sempre pagata, al di là della trascrizione. Inoltre, ci sono l’imposta fissa di trascrizione, i diritti di trascrizione e la percella del notaio.
Stando a quanto deciso dall’Agenzia delle Entrate se si ha il versamento di una quota con scopo di caparre e di acconto sul prezzo finale, questo viene considerato come un acconto a tutti gli effetti e, pertanto, va fatturato ed è soggetto all’IVA. Ecco, quindi, i codici e le aliquote da tenere a mente.
Nel caso ci sia un acconto come caparra confirmatoria, i codici sono i seguenti:
– codice 111T prima casa
– codice 104T fabbricati
– codice 105T terreni
– codice 109T
Nel caso di acconto senza caparra confirmatoria, invece, si devono prendere in considerazione i seguenti codici:
– codice 111T prima casa
– codice 104T fabbricati
– codice 105T terreni
– codice 109T